Una sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Massa creerà sicuramente qualche polemica.
E' quanto è accaduto in un
viaggio aereo all'estero: giunto a destiinazione il viaggiatore si è accorto che il proprio bagaglio è rimasto indietro (recapitato nei giorni successivi o addirittura nell’ultimo giorno di permanenza in loco), con il conseguente disagio di dover anzitutto fare
fronte a delle spese impreviste per l’acquisto del vestiario e di tutto quanto sia necessario per la permanenza all’estero.
Al ritorno in Italia il viaggiatore chiede allora il
risarcimento non solo delle
spese sostenute per procurarsi i beni di prima necessità indispensabili per la vacanza ma anche dei disagi subiti a causa della ritardata consegna del bagaglio (
danno da vacanza rovinata), con la motivazione che, in considerazione della breve durata del viaggio, la riuscita dello stesso è stata pregiudicata.
Tale motivazione è stata
accolta in piena dal giudice il quale, nella sentenza, ha fatto esplicito riferimento “...alla
perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti..”.
Si tratta di un sentenza importante in quanto con essa il cosiddetto “
danno da vacanza rovinata” comincia a estendersi al di fuori dell’ambito in cui tradizionalmente si è sviluppato: infatti la risarcibilità dello stesso è riconosciuta relativamente all’inadempimento di un contratto di trasporto non inserito all’interno di un pacchetto turistico.
Per il risarcimento per danno da vanca rovinata il giudice ha riconosciuto che il contratto di trasporto aereo concluso con l’acquisto dei biglietti era stato stipulato per motivi di turismo. Tale riconoscimento ha permesso la condanna della compagnia aerea al risarcimento dei danni sia
patrimoniali, conseguenti all’inesatto ottemperamento della prestazione, sia
non patrimoniali, conseguenti alla mancata e tempestiva consegna del bagaglio.
Si intende per "
danno da vacanza rovinata”: “.. il pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo, senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che si può accompagnare alla mancata realizzazione totale o parziale del programma previsto”.
In materia è intervenuta anche la
Corte di giustizia europea che, dando una interpretazione della direttiva 90/314/Cee, ha ribadito il diritto del consumatore “… al risarcimento del
danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”.
Accertate dunque le
responsabilità del
tour operator o dell’
agente di viaggio, si dovrà dunque anche considerare il
mancato godimento della vacanza e i conseguenti danni per la perdita del periodo di riposo.
I CONSIGLI DEL CLUB 1Immediatamente fare denuncia (e non oltre 7 giorni) alla autorità aeroportuale o con raccomandata A/R allegando
- la descrizione del danno subito con la relativa valorizzazione
- copia del biglietto aereo o la ricevuta del biglietto elettronico
- Copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio, compilato allo scalo di arrivo
Qualora risultasse danneggiato o mancante il contenuto o l'intero bagaglio la documentazione
sopra indicata dovrà contenere l’elenco dettagliato degli oggetti
danneggiati, corredato dalla valorizzazione economica dei danni subiti,
supportata, ove possibile, da idonea documentazione probatoria.2Ricordate
che se la perdita o il danneggiamento del bagaglio ha comportato spese
aggiuntive o danni per vacanza rovinata (es. all'arrivo avete dovuto
acquistare tutto il vestiario o materiale utile per il vostro
soggiorno) potrete inoltrare denuncia per danno da vacanza rovinata. Conservate dunque scontrini, ricevuto, foto, e tutto quanto documenti il danno e le spese sostenute.
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Scrivete al Club Internazionale dei Diritti del Turista.
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assistenza legale, questa è
gratuita per i soci. Conviene dunque associarsi al più presto per ottenere un assistenza da parte di un nostro legale.